Statuto
della Società Consortile a Responsabilità Limitata denominata “GRUPPO DI AZIONE LOCALE PER LO SVILUPPO RURALE DELL’AREA GRECANICA” |
TITOLO I COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI |
Articolo 1 E’ costituita una Società Consortile a Responsabilità Limitata denominata “GRUPPO DI AZIONE LOCALE PER LO SVILUPPO RURALE DELL’AREA GRECANICA S.C.A.R.L.” che può essere indicata, anche in atti ufficiali, con la sola sigla “GAL AREA GRECANICA S.C.A.R.L.”. |
Articolo 2 La Società ha sede in Bova (RC), Piazza Roma, e potrà essere inserita in qualsiasi altra località della Regione Calabria. Con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere costituite sedi secondarie, filiali ed uffici sia in Italia che all’estero. |
Articolo 3 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2030 (trentuno dicembre duemilatrenta) e può essere prorogata dall’Assemblea con il consenso di almeno i due terzi del capitale sociale, salvo il diritto di recesso dei soci dissenzienti. |
Articolo 4 La società promuove azioni innovative nelle aree a vocazione rurale per uno sviluppo durevole e sostenibile dell’ambiente ed opera per la diffusione delle esperienze acquisite nel territorio comunitario, in sintonia con i principi ispiratori del Programma Leader II dell’Unione Europea. La società opera in particolare per lo sviluppo compreso nel comuni di Bagaladi, Bova, Bova Marina, Brancaleone, Condofuri, Melito di Porto Salvo, Palizzi, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo e Staiti, che nel seguito sarà definita come “area grecanica” adottando la definizione della Legge Regionale n. 11/92 della Regione Calabria. Essa non ha fini di lucro ed attua la massima collaborazione con operatori pubblici e privati, nonché le organizzazioni professionali, sindacati, cooperative ed associazioni, in tutti i settori di attività dell’ambiente rurale, per la valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agro-silvo-pastorali dell’agriturismo, della pesca, ed in particolare del bergamotto, secondo la normativa regionale, statale e comunitaria. La società, con il coinvolgimento delle popolazioni locali, sviluppa altresì programmi integrati per il recupero e la valorizzazione dei centri storici, per la salvaguardi del beni archeologici, architettonici, artistici ed ambientali, per il recupero delle attività artigianali della cultura locale, per la formazione delle risorse umane, nonché per la valorizzazione dell’ambiente naturale, anche attraverso processi di sensibilizzazione, consulenza ed educazione, con il coinvolgimento della scuola. La società aderisce anche a programmi proposti da altri enti ed organismi che rispondono alle finalità del presente articolo. |
Articolo 5 Per raggiungere le finalità generali e gli scopi di cui al precedente articolo 4), la società svolge tutte le funzioni consentite dalle norme vigenti ed in particolare:
La società potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, comunque sia direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi, necessari ed utili alla realizzazione degli scopi sociali. Per il raggiungimento degli scopi sociali la società utilizzerà i finanziamenti allo scopo destinati dall’Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti Locali, nonché dei privati. |
Articolo 6 Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società si intende quello risultante dal libro soci. |
TITOLO II CAPITALE SOCIALE – PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ ORGANISMI UNIVERSITARI – DIRITTO DI OPZIONE |
Articolo 7 Il capitale sociale è fissato nella misura di £ 100.000.000 (Lire centomilioni), costituiti in quote del valore nominale di £ 500.000 (Lire cinquecentomila), ciascuna ai sensi dell’articolo 2474 del Codice Civile. Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con delibera dell’Assemblea dei Soci, la quale fissa di volta in volta le modalità relative. La relativa deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale. Le nuove quote, in caso di aumento del capitale sociale, devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione alle quote rispettivamente possedute. La quota dei soci fondatori è fissata in fase di costituzione, quella dei soci effettivi sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione, secondo parametri da esso definiti. Le quote non sottoscritte da uno o più soci sono offerte alle stesse condizioni agli altri soci. Nel caso in cui esse risultassero ancora non sottoscritte, possono essere offerte a terzi. Il Consiglio di Amministrazione può esonerare dal pagamento della quota enti ed organismi che per leggi vigenti o per espliciti articoli del loro statuto, non possono versare i contributi per l’adesione alla società, individuando al contempo forme diverse di contributi. I crediti derivanti da finanziamenti dei soci alla società e/o da versamenti in conto capitale non sono produttivi di interessi e non si considerano sopravvenienze attive i versamenti fatti in proporzione alle quote di partecipazione, né la rinuncia nella stessa proporzione ai crediti derivanti da precedenti finanziamenti, così come disposto dalle vigenti norme in materia.
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Articolo 8 Nell’impostazione dei programmi di ricerca, la società assicurerà in maniera prioritaria la partecipazione di organismi Universitari e di ricerca pubblici, sulla base di opportune convenzioni quadro che la società si propone di stipulare con i suddetti organismi. Il loro apporto sarà conforme alle norme statutarie dell’Università e degli Organismi di ricerca pubblici. |
Articolo 9 Le quote dei soci sono nominative. Possono essere cedute od alienate previo esercizio del diritto di opzione degli altri soci ai sensi del primo comma dell’articolo 2441 del Codice Civile. Pertanto, il socio che intende vendere le proprie quote di partecipazione o parti di esse, a non soci, dovrà informare, con lettera raccomandata, il Consiglio di Amministrazione, il quale ne darà comunicazione agli altri soci. Questi potranno rendersi acquirenti delle quote offerte in proporzione delle quote da ciascuno di essi possedute. Entro trenta giorni da quello in cui hanno ricevuto comunicazione dell’offerta, i soci dovranno comunicare al Consiglio di Amministrazione se intendono esercitare il diritto dell’acquisto. Scaduto tale termine si intenderà che vi abbiano rinunciato. |
TITOLO III DECADENZA – RECESSO – ESCLUSIONE – OBBLIGAZIONI |
Articolo 10 Decade automaticamente il socio che abbia ceduto tutte le sue quote secondo le modalità previste dall’art. 9). Negli altri casi, salvo quelli previsti dalla legge e dell’articolo 3, nessun socio può recedere senza il consenso espresso con delibera del Consiglio di Amministrazione, il quale, se del caso, stabilisce le modalità operative alle quali subordinare il consenso. |
Articolo 11 La messa in liquidazione, l’apertura di procedura di concordato anche extragiudiziale e di fallimento, comportano di diritto l’esclusione del socio cui si riferiscono, con decorrenza dal giorno in cui la causa di esclusione di verifica. Nel caso che precede l’Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, stabilisce ogni modalità o termine di operatività dell’esclusione. L’esclusione, su parere del Consiglio di Amministrazione, può essere altresì deliberata dall’Assemblea con la maggioranza del due terzi del Capitale sociale nei confronti del socio che:
Nel computo delle maggioranze di cui al comma precedente non si tiene conto delle quote possedute dal socio nei cui confronti è proposta la delibera di esclusione. E’ fatta salva ogni ulteriore azione della società nei confronti del socio inadempiente.
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Articolo 12 I soci rispondono delle obbligazioni della Società Consortile solo nei limiti del capitale sottoscritto. |
Articolo 13 Acquistano la qualifica di soci effettivi le persone fisiche, giuridiche e gli enti collettivi la cui domanda di ammissione sia accettata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza semplice e che abbia versato la quota consortile nell’importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione. L’adesione alla Società comporta l’accettazione del suo statuto e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi della società. |
TITOLO IV |
Articolo 14 L’Assemblea è convocata a cura del Presidente in esecuzione a conforme delibera del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza, che può essere fissata anche fuori dalla sede sociale, ma comunque nel territorio dello Stato Italiano – nonché l’elenco degli argomenti da trattare. Oltre agli adempimenti di legge, l’avviso di convocazione deve essere spedito ad ogni socio mediante telegramma o fax almeno otto giorni prima della data fissata per la prima convocazione. Nell’avviso di convocazione può essere fissato il giorno della seconda convocazione, che non può essere lo stesso fissato per la prima. Anche in assenza di convocazione, l’Assemblea è validamente costituita quando è rappresentato l’intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli amministratori in carica. |
Articolo 15 Hanno diritto di intervenire all’Assemblea le persone fisiche iscritte nel libro dei soci e i rappresentanti legali pro-tempore dei soci. Ogni socio avente diritto di intervenire all’Assemblea può farsi rappresentare anche da un socio e, in tal caso, si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 2372 del Codice Civile. Ogni socio ha diritto in assemblea ad un voto per ogni quota posseduta. |
Articolo 16 L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno nei modi e termini di legge. Essa delibera l’approvazione del bilancio, la nomina delle cariche sociali e del relativo compenso, nonché su tutto quanto altro viene deferito alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto. Quando particolari esigenze lo richiedono essa può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea elegge il Consiglio di Amministrazione mediante votazione. Ciascun socio può liberamente distribuire i propri voti tra tutti i candidati proposti nel corso dell’Assemblea. Risultano eletti i candidati, nel numero stabilito, che abbiano raggiunto il maggior numero di voti. Resta peraltro salva la possibilità di procedere alla nomina per unanime acclamazione. Per la validità delle assemblee ordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, nonché per la validità delle relative deliberazioni, valgono le disposizioni di legge in materia. L’Assemblea straordinaria è convocata ogni qual volta sarà ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione, nell’interesse della società nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Le deliberazioni devono essere assunte con il voto favorevole dei due terzi del capitale sociale. |
Articolo 17 L’Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua vece dal Vice Presidente. In mancanza di questi, l’Assemblea elegge il proprio Presidente. Il Presidente nomina un segretario per la redazione del verbale, e sceglie, ove occorre, due scrutatori. In caso di Assemblea straordinaria le funzioni vengono assolte da un notaio. I verbali delle assemblee devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario. Le deliberazioni dell’Assemblea, presa in conformità alle norme di legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché dissenzienti. |
TITOLO V CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE – COMITATO TECNICO SCIENTIFICO |
Articolo 18 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di 9 membri, ivi compreso il Presidente, eletti anche tra persone non facenti parte degli Enti e delle associazioni aderenti alla società consortile. I consiglieri, previa determinazione del loro numero da parte dell’Assemblea, sono nominati dall’Assemblea stessa. I soci e i consiglieri di amministrazione possono sottoscrivere e/o ricoprire cariche in altre società aventi oggetto sociale, affine o complementare a quello della Società. Il Consiglio di Amministrazione nomina di volta in volta un segretario scegliendolo anche tra persone estranee al Consiglio. Alle riunioni del Consiglio può essere invitato il Coordinatore del Comitato Tecnico – Scientifico che ha diritto a voto consultivo. Agli Amministratori spettano, per gli adempimenti e le incombenze del proprio ufficio il rimborso delle spese da loro sostenute. |
Articolo 19 I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Cessazione, sostituzione, decadenza, e revoca degli amministratori sono regolati a norma di legge. Il venir meno (per dimissioni o altra causa) della maggioranza dei membri del Consiglio determina la decadenza dell’intero Consiglio di Amministrazione. |
Articolo 20 Il Presidente, o il Vice Presidente, convoca e presiede sia nella sede della Società, sia altrove, il Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell’interesse sociale. Il Consiglio deve inoltre essere convocato quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà (arrotondando per difetto) dei consiglieri. L’avviso di convocazione deve essere spedito ad ogni consigliere mediante telegramma o fax almeno tre giorni prima della data fissata per l’adunanza. Nei casi in cui l’urgenza lo richiede, i termini di preavviso per la convocazione possono essere ridotti a 24 ore prima dell’adunanza. I motivi di urgenza sono sottoposti all’approvazione del Consiglio. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e le modalità di svolgimento si applicano le norme di legge vigente. |
Articolo 21 Per la validità delle deliberazione del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione sono firmati dal Presidente e dal Segretario e devono essere trascritti sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. |
Articolo 22 Al consiglio di Amministrazione spettano le più ampie facoltà per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, essendo adesso deferito tutto ciò che dalla legge e dal presente Statuto non sia riservato all’Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione approva prima dell’inizio di ciascun esercizio il relativo programma annuale di attività ed aggiorna il programma pluriennale. Su tali programmi e su rilevanti scelte di carattere scientifico e tecnologico il Consiglio di Amministrazione delibera sentito il Comitato Tecnico - Scientifico. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l’Assemblea, elegge fra i propri membri il Presidente e il Vice Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale scegliendo anche tra persone estranee al Consiglio e alla società. Il Consiglio può nominare tra i propri membri uno o più amministratori delegati, stabilendo i poteri; può nominare procuratori conferendo agli stessi i poteri per compiere determinati atti, anche di straordinaria amministrazione, e la rappresentanza sociale per l’esecuzione di tali mandati, attribuendo loro – se del caso – la facoltà di farsi sostituire da altri procuratori. |
Articolo 23 Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione e resta in carica per la durata del mandato come consigliere ed è rieleggibile. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società nei confronti di terzi e in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori in qualsiasi sede. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire i poteri da assegnare al Presidente. |
Articolo 24 (Vice Presidente) Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione e sostituisce il Presidente in caso di assenza prolungata: impedimento o dimissioni. |
Articolo 25 Il Comitato Tecnico-Scientifico è un organi propositivo e di consulenza della società, per quanto riguarda i programmi annuali e pluriennali di attività. I membri del Comitato non hanno diritto ad alcun compenso. La nomina del Comitato Tecnico-Scientifico spetta al Consiglio di Amministrazione. Il Comitato è composto da 5 membri. Il Comitato Tecnico-Scientifico elegge fra i suoi membri il coordinatore, che ne convoca e preside le sedute. Il Comitato Tecnico-Scientifico dura in carica quanto il consiglio che lo ha eletto. I componenti sono rieleggibili. Alle riunioni del Comitato Tecnico-Scientifico partecipa il Presidente della Società. Il coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. |
TITOLO VI BILANCIO, UTILI DI ESERCIZIO |
Articolo 26 L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 1997. Il bilancio di esercizio costituito dallo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa, correlato dalla relazione sulla gestione, redatto a cura del Consiglio di Amministrazione, deve essere depositato nella sede della Società almeno quindici giorni prima dell’Assemblea convocata per la sua approvazione, quest’ultima approvazione deve intervenire entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero, al massimo, entro il maggior termine di sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedano a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi entro i summenzionati quattro mesi. |
Articolo 27 La Società non persegue finalità di lucro e pertanto non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai soci. Eventuali utili di gestione dovranno essere reimpiegati nelle attività sociali o destinati al rafforzamento della base patrimoniale. I residui finali di liquidazione, dopo il rimborso delle quote, verranno devoluti ad istituzioni specializzate operanti in campi inerenti allo scopo della Società, con delibera dell’Assemblea assunta con il voto favorevole di almeno il 60% del capitale sociale. |
TITOLO VII |
Articolo 28 (Modifiche Statutarie) Le modifiche del presente Statuto devono essere predisposte dal Consiglio di Amministrazione e sottoposte all’approvazione dell’Assemblea, la relativa deliberazione dovrà riportare il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale. |
Articolo 29 In caso di controversia tra le parti circa la corretta esecuzione od interpretazione del presente contratto, le parti decidono di risolvere la stessa mediante arbitrato rituale ai sensi degli artt. 806 e segg. C.P.C.. Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri, di cui due nominati da ognuna delle parti ed il terzo, che funge da Presidente, di comune accordo fra i due arbitri, o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Reggio Calabria. La comunicazione con la quale viene chiesto l’arbitrato deve essere inviata alla controparte al suo indirizzo, per lettera raccomandata A/R. Tale comunicazione ha valore solo se indica il nome dell’arbitro designato e specificatamente le questioni che si intendono sottoporre ad arbitrato. La parte che riceve la richiesta di arbitrato deve designare il proprio arbitro entro trenta giorni dalla data di ricevimento di tale richiesta, mediante altra comunicazione in cui, a sua volta, può indicare le ulteriori questioni che ritenga debbano essere sottoposte all’arbitrato può chiedere al Presidente del Tribunale di Reggio Calabria di designare un arbitro per conto della parte che non ha designato in termine. Gli arbitri devono pronunciare la loro decisione entro sessanta giorni dalla data di costituzione del Collegio, che deve avvenire entro trenta giorni dalla designazione del terzo arbitro. Ciascuna parte deve anticipare la metà delle spese del giudizio arbitrale nell’ammontare stabilito dal Collegio, il quale decide poi, con il lodo, anche sul carico definitivo delle spese. L’esigenza del giudizio arbitrale non esime le parti dal proseguire nell’esecuzione del contratto, salvo che il Collegio non decida la sospensione del contratto medesimo. La sede del Collegio Arbitrale è Reggio Calabria. |
Articolo 30 Per le ipotesi di liquidazione o scioglimento anticipato si applicano le norme del Codice Civile, fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell’art. 27. |
TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI
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Articolo 31 (Disposizioni generali) Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l’organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli, successivamente all’approvazione dei soci riuniti in Assemblea. |